Combattiamo per la sanità pubblica: numeri reali, legge 124 e mobilitazione autunnale

La sanità italiana non è in crisi: è sotto assedio.
Ogni giorno vediamo pronto soccorso al collasso, liste d’attesa infinite, famiglie che rinunciano a curarsi. E intanto miliardi scorrono verso spese militari e privatizzazioni. È la fotografia di un Paese che ha dimenticato l’articolo 32 della Costituzione: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”.
Una fotografia impietosa
Non parliamo per slogan: i numeri raccontano il disastro. Nel 2023 la spesa sanitaria pubblica in Italia è stata appena il 6,2% del PIL, ultima nel G7 e tra le più basse in Europa. La spesa pro capite è ferma a 3.574 dollari l’anno, mentre la media OCSE vola più in alto.Di quei 176 miliardi spesi complessivamente nel 2023, solo 130 sono pubblici. Il resto – oltre il 23% – lo pagano direttamente le famiglie. Risultato? Secondo i dati GIMBE, più di 6 milioni di italiani hanno rinunciato a cure o visite mediche per motivi economici.Parallelamente, nello stesso decennio la spesa militare italiana è cresciuta del 30%. Le armi corrono, i reparti ospedalieri chiudono.La legge è dalla nostra parte
Esiste però uno strumento che in troppi ignorano: il Decreto Legislativo 124/1998, art. 3, comma 10.*
Dice chiaro: le ASL devono fissare tempi massimi per visite ed esami. Se il pubblico non rispetta quei tempi, il cittadino ha diritto a rivolgersi al privato e farsi rimborsare la prestazione.
Non è un favore: è un diritto sancito dalla legge.
Basta conservare la prescrizione del medico e dimostrare i tempi d’attesa impossibili. A quel punto la ASL deve pagare. Non tutti i cittadini lo sanno, e spesso le ASL “dimenticano” di comunicarlo. Ecco perché questa battaglia non è solo politica, è anche informativa: diffondere strumenti che già esistono per difendersi.
Dalla rabbia all’azione
Non ci basta denunciare. Vogliamo mobilitare.Questo autunno saremo nelle piazze, nei teatri, nelle sale: organizzeremo conferenze, dibattiti, momenti pubblici. Porteremo le storie di chi ha rinunciato a curarsi. Spiegheremo come attivare i rimborsi previsti dalla legge. Trasformeremo la rabbia in pressione politica. Non chiediamo “conti in ordine”. Chiediamo una sanità che funzioni, accessibile, universale. Perché un diritto che non puoi esercitare non è un diritto: è carta straccia.
Non promesse, ma battaglie reali
Qualcosa abbiamo già ottenuto. Alcuni tribunali hanno riconosciuto rimborsi. Alcune ASL hanno dovuto adeguarsi. Ma è solo l’inizio. La partita è lunga, e la vinceremo metro dopo metro, con dati, legge e piazze dalla nostra parte. Il diritto alla salute non si difende da solo. Partecipa alle iniziative d’autunno, informati sulla legge 124/1998, art. 3 comma 10 **, condividi le tue esperienze. Ogni voce conta, ogni presenza pesa. Perché la sanità pubblica è di tutti, e senza lotta ce la portano via.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
* Il D.Lgs. 124/1998, all’art. 3 comma 10, stabilisce che in caso di liste d’attesa troppo lunghe, l’assistito ha il diritto di ottenere la prestazione privatamente in regime di libera professione intramoenia, pagando solo il ticket; la differenza del costo è a carico dell’ASL responsabile del ritardo. L’assistito deve essere informato della possibilità di accedere alla prestazione in intramoenia e della condizione del pagamento solo del ticket, con la differenza coperta dall’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza.
Dettagli del D.Lgs. 124/1998, art. 3, comma 10:
- Situazione:Liste d’attesa eccessivamente lunghe per una prestazione sanitaria.
- Diritto dell’assistito:L’utente può richiedere che la prestazione venga erogata in regime di attività libero-professionale intramuraria (privatamente), pagando solo il ticket.
- Copertura dei costi:La differenza tra il costo totale della prestazione e il ticket viene coperta dall’Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente.
- Responsabilità:L’ASL che non garantisce l’erogazione della prestazione entro i tempi stabiliti è responsabile di coprire i maggiori oneri.
Come funziona:
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- Identificazione del ritardo: L’assistito verifica che i tempi della lista d’attesa siano superiori a quelli previsti per la specifica classe di priorità indicata sulla ricetta.
- Richiesta della prestazione in intramoenia: L’assistito ha il diritto di chiedere al medico la prestazione in regime di libera professione.
- Pagamento: L’assistito pagherà solamente la quota di partecipazione al costo (ticket).
- Rimborso: L’ASL di appartenenza dell’assistito o l’ASL nel cui ambito la prestazione viene erogata in intramoenia rimborserà al paziente l’eventuale differenza rispetto al costo totale della prestazione.
**La legge “124 del 1998” si riferisce al D.Lgs. 124/98, che disciplina la partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e le esenzioni, ma non esiste un articolo 3 comma 10 in questo decreto né nella legge 124/99, le cui disposizioni sul trasferimento dei docenti non includono questo specifico riferimento. Se stai cercando informazioni su una legge diversa, fornisci maggiori dettagli.
Il contesto del D.Lgs. 124/98
Il D.Lgs. 124/98 è una normativa riguardante il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e la partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.
- La finalità del decreto è di ridefinire il sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e il regime delle esenzioni.
- Le prestazioni soggette alla partecipazione includono, per esempio, l’assistenza farmaceutica e specialistica ambulatoriale.
- L’obbligo di pagamento del ticket si applica a chi non è esente.
Le liste d’attesa
sono un tema centrale in questo decreto: in caso di attese troppo lunghe, l’assistito può chiedere che la prestazione sia erogata in intramoenia, pagando solo il costo del ticket e senza ulteriori spese.
Perché la ricerca non ha dato risultati?
- Errore nel numero di legge/data: È possibile che tu ti stia riferendo a una legge con un numero diverso o a una data errata.
- Mancanza del riferimento esatto: Nel testo del D.Lgs. 124/98 non è presente una norma corrispondente all’articolo 3 comma 10, a differenza di ciò che si legge in altre leggi, come la Legge 124/99.